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CHI PUÒ EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE?
La persona segnalante – WHISTLEBLOWER - è la persona fisica che segnala violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. In questa definizione rientrano tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con l’azienda (dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi, agenti, appaltatori, partner commerciali, azionisti, tirocinanti e volontari), anche pur non avendo la qualifica di dipendenti (come i volontari, tirocinanti, retribuiti o meno) e, seppur a determinate condizioni, coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con l’Amministrazione (in fase di trattative precontrattuali), nonché coloro il cui rapporto sia cessato o che siano in periodo di prova.
LA NORMATIVA TUTELA IL WHISTLEBLOWER E PREVEDE SANZIONI IN CASO DI RITORSIONI A SEGUITO DI SEGNALAZIONI E LE TUTELE SI APPLICANO ANCHE AI FACILITATORI, AI PARENTI O COLLABORATORI DEL SEGNALANTE, NONCHÉ AI SOGGETTI DI PROPRIETÀ DEL SEGNALANTE O OPERANTI NELL’AMBIENTE DI LAVORO DEL SEGNALANTE.
COSA PUO’ ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE?
La fattispecie normativa è molto ampia, in conformità a quanto previsto dal Decreto, possono essere oggetto di segnalazione:
VIOLAZIONI DEL DIRITTO NAZIONALE:
VIOLAZIONI DEL DIRITTO EUROPEO:
- appalti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari;
- prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell’ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali;
- sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE LE CONTESTAZIONI, RIVENDICAZIONI O RICHIESTE LEGATE AD UN INTERESSE DI CARATTERE MERAMENTE PERSONALE DEL SEGNALANTE.
CHI PRENDERA’ IN CARICO LA SEGNALAZIONE?
Il Responsabile/ Istruttore della segnalazione è il soggetto funzionalmente preposto a ricevere e prendere in carico le segnalazioni (entro 7 giorni), valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle stesse, avviare la relativa istruttoria, mantenere le interlocuzioni con il whistleblower, dargli riscontro entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione.
L’IDENTITÀ DEL SEGNALANTE NON VERRA’ RIVELATA SALVO IL CASO IN CUI SIA STATO RACCOLTO PREVENTIVO CONSENSO DA PARTE SUA.
COME POSSO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE?
Le segnalazioni possono essere effettuate in maniera:
Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso apposita piattaforma, accessibile al seguente link https://ecisglobal.segnalazioni.net/, che garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante e delle informazioni contenute nella segnalazione attraverso sistemi di crittografia; la segnalazione è accessibile solo al segnalante e al Responsabile della gestione delle segnalazioni Whistleblowing.
La gestione ed il trattamento dei dati personali eventualmente forniti avverranno in conformità alle norme del Regolamento Europeo 679/2016 ed all’informativa ivi presente e consultabile https://ecisglobal.segnalazioni.net/pages/privacy.
Le istruzioni tecniche per procedere alla segnalazione sono consultabili all’interno della piattaforma o al seguente link: https://helpcenter.digitalpa.net/whistleblowing/v4-0-0/frontend/manuale-operativo-utente-segnalatore-non-registrato.html.
Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla policy whistleblowing aziendale consultabile all’interno della piattaforma ed al seguente link https://ecisglobal.segnalazioni.net/pages/policy.